Art. 1 – Denominazione
È costituita un’associazione finalizzata allo svolgimento di attività avente utilità sociale, senza scopo di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE PROFESSORI EMERITI UNIMORE”.
Art. 2 – Sede
2.1. L’Associazione ha sede in Modena (MO) in Via dell’Università n.4 e potrà istituire altrove, in Italia e all’estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti.
Art. 3 – Durata
1.3. L’Associazione ha durata ventennale e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.
Art. 4 – Scopi e attività
4.1. L’Associazione si prefigge di svolgere attività di ricerca, documentazione, valorizzazione e di promozione scientifica e culturale.
4.2. L’Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, bensì esclusivamente finalità sociali e culturali.
4.3. L’Associazione, inoltre, si propone specificamente:
– di promuovere e diffondere la cultura nelle sue più elevate espressioni;
– di svolgere attività di organizzazione, finanziamento e sostegno di eventi culturali (Convegni, Seminari, Incontri di Studio, Presentazioni, Colloqui scientifici, Lezioni Magistrali eccetera);
– di fornire supporto alle attività istituzionali dell’Ateneo;
– di incoraggiare l’accesso, specie dei giovani, alla ricerca scientifica anche mediante il conferimento di borse di studio;
– di svolgere ogni altra attività connessa, prolettica e conseguente alle precedenti.
Art. 5 – Patrimonio ed entrate dell’associazione
5.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote annuali e dai contributi degli associati, nonché da ogni altro provento destinato da soggetti privati e pubblici.
La quota associativa è inalienabile, non è trasferibile con atto gratuito o liberale oppure a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
5.2. In ogni caso è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5.3. Il Consiglio Direttivo decide sugli investimenti e sull’utilizzo del patrimonio sociale.
Art. 6 – Soci
6.1. Sono soci ordinari di diritto i fondatori dell’Associazione. Essi sono obbligati al pagamento di una quota associativa annuale deliberata dal Consiglio direttivo.
6.2. Possono divenire soci ordinari i professori emeriti dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedano di farne parte a mezzo di apposita richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, a fronte del versamento della quota sociale ordinaria annuale.
La richiesta dei professori emeriti non è soggetta ad approvazione da parte dell’Assemblea.
6.3. L’Assemblea di cui all’art. 11 può ammettere quali soci onorari persone altamente benemerite della
cultura, italiane o straniere. Detti soci onorari non possono assumere incarichi direttivi, partecipano all’Assemblea senza diritto di voto e non sono tenuti a corrispondere la quota sociale.
6.4 L’Assemblea di cui all’art. 11 può inoltre ammettere quali soci onorari i professori onorari dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, che ne facciano apposita richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo. Detti soci onorari non possono assumere incarichi direttivi, partecipano all’Assemblea senza diritto di voto e sono tenuti a corrispondere la quota sociale.
6.5. L’Assemblea di cui all’art. 11 può altresì ammettere quali soci sostenitori per un periodo di tempo determinato enti, associazioni e persone fisiche che assumano l’impegno di supportare le attività dell’Associazione finanziariamente o in altro modo. I soci sostenitori non possono assumere incarichi direttivi, partecipano all’Assemblea con diritto di voto e non sono tenuti a corrispondere la quota sociale.
6.6. Tutti i soci hanno il dovere di osservare il
presente statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.
6.7. La partecipazione all’Associazione non è trasferibile, neppure per successione.
6.8. La qualità di socio risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Perdita della qualità di socio
7.1. La qualità di socio (ordinario, onorario o sostenitore) si perde per morte, recesso ed esclusione
e, nel caso dei soci sostenitori, per decorso del periodo di tempo stabilito per il loro sostegno
all’Associazione.
Art. 8 – L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea quando il comportamento del socio rechi pregiudizio morale o materiale all’Associazione, oppure violi le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari.
L’esclusione può essere deliberata anche per il mancato pagamento della quota sociale dopo due solleciti.
8.1. L’apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all’interessato.
Art. 9 – Il socio che intende recedere
dall’associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza annuale.
Art. 10 – Organi dell’Associazione
10.1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
d) il Tesoriere.
Art. 11 – Assemblea
11.1. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
11.2. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, e ad essa compete: l’ammissione di soci onorari e di soci sostenitori.
11.3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale.
11.4 L’Assemblea è convocata dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno da 1/3 (un terzo) dei componenti dell’Assemblea. La convocazione è fatta mediante avviso da comunicarsi ai singoli soci almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la riunione e può essere effettuata con ogni mezzo, anche telematico, che fornisca la prova dell’avvenuto ricevimento.
11.5 È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.
Art. 12 – Intervento e rappresentanza in Assemblea
12.1. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci (ordinari, onorari e sostenitori) in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se dovuta.
12.2. I soci ordinari e sostenitori possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Un singolo socio può avere al massimo 2 (due) deleghe.
Art. 13 – Diritto di voto
13.1. Ogni socio ordinario e sostenitore ha diritto ad un voto.
13.2. Le votazioni avvengono in forma palese, salvo diversa decisione dell’Assemblea.
Art. 14 – Presidenza dell’Assemblea
14.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
14.2. L’Assemblea nomina il Segretario verbalizzante, che assiste il Presidente e cura la redazione dei
verbali delle riunioni assembleari.
Art. 15 – Quorum costitutivi e deliberativi
15.1. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti.
15.2. L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole del 50% più uno degli intervenuti con diritto di voto su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
15.3. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
15.4. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto e delibera con voto
favorevole del 50% più uno degli intervenuti con diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea
straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto e delibera con
il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti con diritto di voto.
15.5. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto
favorevole di almeno due terzi dei soci con diritto di voto.
Art. 16 – Consiglio Direttivo
16.1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere e da 2 (due) ulteriori membri nominati dall’Assemblea tra i soci ordinari.
16.3. Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato con l’atto costitutivo e resta in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre dell’anno in cui è intervenuta la sua nomina.
16.4. In seguito, i consiglieri rimangono in carica per la durata di 3 anni o per il diverso periodo di tempo stabilito dall’Assemblea. Questi ultimi sono rieleggibili entro i limiti eventualmente fissati dall’Assemblea stessa.
Art. 17 – Presidente
17.1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente.
17.2. Per la prima volta il Presidente viene nominato con l’atto costitutivo e resta in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre dell’anno in cui è
intervenuta la sua nomina.
17.3. Il Presidente successivamente nominato dura in carica 3 anni o per il diverso periodo di tempo stabilito dall’Assemblea per i consiglieri ai sensi dell’art. 16.4 ed è sempre rieleggibile.
Art. 18 – Compiti del Presidente
18.1. Il Presidente ha il compito di:
– determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
– convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; – convocare e presiedere l’Assemblea;
– sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
– assumere, nei casi urgenti ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
18.2. La rappresentanza legale dell’Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Segretario o, in caso di assenza o
impedimento anche di quest’ultimo, al Tesoriere.
18.3. Il Presidente può conferire, a singoli consiglieri e anche ad estranei, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Art. 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo
19.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidenteogni volta lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica.
19.2. La convocazione viene fatta mediante avviso
scritto inviato con qualsiasi mezzo, anche telematico, che fornisca la prova dell’avvenuto ricevimento, a tutti i consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della
data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a un giorno.
19.3. In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
19.4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell’adunanza e nel verbale della riunione si dovrà fare menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
Art. 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
20.1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Consigliere più anziano di età anagrafica.
20.2. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
20.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 21 – Cooptazione di consiglieri
21.1. Qualora un Consigliere venga a cessare, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla
nomina di un sostituto a sua volta scelto tra i soci ordinari, il quale resterà in carica fino alla
successiva Assemblea ordinaria.
21.2. Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza
indugio l’Assemblea per procedere alla nomina dell’intero Consiglio Direttivo.
Art. 22 – Poteri di gestione
2.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione, nulla escluso o eccettuato.
22.2. Al Presidente o altro Consigliere possono essere delegati poteri riguardanti la gestione ordinaria corrente.
Art. 23 – Scioglimento e liquidazione
23.1. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinando i loro poteri.
Art. 24 – Esercizi sociali – Bilancio annuale d’esercizio
24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre 2024 (duemilaventiquattro).
24.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio annuale e il rendiconto economico finanziario consuntivo per l’esercizio precedente e preventivo per quello in corso, accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell’attività associativa.
24.3. Il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione economico-patrimoniale dell’Associazione.
24.4. Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni
dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e ne sarà data pubblicità nelle forme più idonee.
Art. 25 – Devoluzione del patrimonio
25.1. Nel caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa oppure qualora lo scopo associativo
divenisse irrealizzabile, l’associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto ad altra
associazione con finalità analoga o comunque a fini di utilità sociale.
Art. 26 – Gratuità delle cariche
26.1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e
adeguatamente documentate.
Art. 27 – Lavoro retribuito
27.1. L’Associazione può fare ricorso, in casi di particolare necessità, al lavoro retribuito secondo le
forme previste dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi in materia di rapporto di lavoro subordinato e autonomo.
Art. 28 – Rinvio
28.1. Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge che disciplinano le associazioni e le organizzazioni non lucrative.
* Approvato all’unanimità dall’Assemblea straordinaria dei soci il 31 marzo 2025.
